(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1
                        del 6 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  La   presente  legge  disciplina  l'esercizio  dell'attivita  delle
agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17  maggio
1983,  n.  217,  la  professione  del direttore tecnico di agenzia di
viaggio e  turismo  e  le  attivita'  di  organizzazione  di  viaggio
esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.